Consenso: come e perché?

Consenso GDPR, caratteristiche e modalità di raccolta

Quando i dati vengono forniti ad un soggetto che li userà per lo sviluppo di una qualsiasi attività, l’interessato deve essere informato sull’uso dei dati e, se necessario, deve essere raccolto il consenso.

Il consenso è uno degli elementi che consente un uso legittimo dei dati raccolti.

Ogni trattamento deve essere:

  • preventivo
  • esplicito
  • specifico
  • documentato

Il titolare del trattamento deve conservare e gestire i consensi raccolti per tutta la durata del trattamento e deve provvedere ad un sistema di controllo delle modifiche successive espresse dall’interessato.

Se, ad esempio, si raccoglie il consenso relativamente ad un trattamento che viene indicato per una durata di 10 anni, anche la gestione del relativo consenso deve avvenire per lo stesso tempo.

Il Regolamento chiarisce che il consenso non può essere desunto da un comportamento e che il consenso implicito non ha nessun valore.

Dati aziendali in crescita
Uso corretto dei dati aziendali

Quali sono i consensi richiesti?

Uso dei dati per le finalità per cui sono raccolti:

questo consenso è inutile e non serve chiederlo, perché se il dato è necessario per eseguire un contratto, è questa la base legale su cui si fonda il trattamento. Ogni volta che un dato fornito è indispensabile per fare ciò che l’interessato chiede e, dunque, ogni volta che non fornendo il dato una certa attività non può essere effettuata, il consenso può non essere chiesto.

Uso dei dati per remarketing diretto:

deve essere fornito il consenso da parte dell’interessato ad essere ricontattato, dal soggetto a cui fornisce i propri dati, per attività promozionali successive del titolare stesso. E’ possibile per l’interessato modificare le proprie decisioni nel tempo e scegliere di dare o meno il consenso, pur mantenendo la possibilità di porre in essere un contratto, senza che questo tipo di consenso o non consenso ne condizioni la possibilità.

Uso dei dati per remarketing di terze parti:

deve essere fornito il consenso da parte dell’interessato ad essere contattato, da soggetti terzi, diversi dal titolare del trattamento che chiede questo tipo di consenso il quale, in questo modo, viene autorizzato a condividere i propri archivi con altri. E’ possibile per l’interessato modificare le proprie decisioni nel tempo e scegliere di dare o meno il consenso, pur mantenendo la possibilità di porre in essere un contratto, senza che questo tipo di consenso o non consenso ne condizioni la possibilità.


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