Privacy e scuola: il corretto trattamento dei dati (Parte 2)

Quante volte vi sarete chiesti in che modalità possano essere utilizzati gli smartphone in ambito scolastico? Se e quanto sia corretto postare la foto di gruppo durante una gita o videoregistrare e postare una recita?

Quando viene scavalcato il confine della privacy durante la videoregistrazione di una lezione o la pubblicazione di un voto a fine anno?

Analizziamo le regole caso per caso raggruppate in 4 macro categorie:

  1. Voti scolastici, scrutini, tabelloni ed esami di stato
  2. Temi in classe
  3. Recite, gite scolastiche e foto di classe
  4. Filmati e MMS

1. Voti scolastici, scrutini, tabelloni ed esami di stato

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.

Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell’istruzione.

Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti.

È necessario prestare attenzione, però, a non fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

2.Temi in classe

Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se sono presenti argomenti delicati, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

Leggi anche “Privacy e scuola (Parte 1)

3.Recite, gite scolastiche e foto di classe

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici.

Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.

In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

4.Filmati e “MMS”

L’utilizzo di smartphone, di devices per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audiovideo, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’ esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere online immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms.

Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.


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